Il subentro dell’erede nelle società di persone
Nelle società di persone (società semplice, Snc, Sas), al fine del subentro degli eredi nella società, è sempre necessario stipulare uno specifico atto notarile, nel cui ambito è possibile procedere all’attribuzione ai singoli eredi di specifiche quote di partecipazione, evitando così l’intestazione congiunta.
Nelle società di persone, peraltro, il subentro degli eredi non dipende soltanto dalla volontà del defunto, ma anche da quella degli altri soci (data la rilevanza del rapporto di fiducia che si instaura tra i partecipanti alla società) e, in caso di assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, anche dalla volontà dell’erede stesso.
Nelle società di persone la legge stabilisce che, salvo diversa disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi stessi, con il loro consenso (art. 2284 c.c., riferito alla società semplice ma applicabile a tutte le società di persone in forza dei richiami contenuti negli artt. 2293 c.c. e 2315 c.c.).
La regola generale è dunque quella della liquidazione della quota agli eredi, che avviene sulla base di una situazione patrimoniale riferita al giorno della morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto a una somma di denaro corrispondente al valore della quota. Se ci sono operazioni sociali in corso, gli eredi partecipano anche agli utili o alle perdite inerenti alle operazioni medesime. Il pagamento della somma dovuta agli eredi deve avvenire entro sei mesi dalla morte del socio.
La legge, però, consente ai soci superstiti di optare per lo scioglimento della società, e in tal caso gli eredi del socio defunto parteciperanno alla ripartizione del patrimonio sociale residuo al termine della procedura di liquidazione.
I soci superstiti possono, invece, offrire agli eredi del socio defunto la possibilità di entrare a far parte della società. Perché ciò avvenga, però, è necessario il consenso degli eredi, che devono manifestare espressamente la volontà di subentrare nella quota del socio defunto. La necessità del consenso degli eredi deriva dal fatto che l’assunzione della qualità di socio in una società di persone comporta, di regola, la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, pertanto si ritiene che ciascun erede debba essere messo in condizione di valutare preventivamente l’opportunità di esporre a questo rischio il proprio patrimonio personale. E’ possibile che solo alcuni degli eredi decidano di subentrare nella società, con il consenso dei soci superstiti.
Fa eccezione la quota di partecipazione del socio accomandante nella società in accomandita semplice (s.a.s.), che per espressa disposizione di legge è trasmissibile per causa di morte (art. 2322 c.c.). Il socio accomandante, infatti, risponde delle obbligazioni sociali solo limitatamente alla quota oggetto di conferimento.
La scelta dei soci superstiti per la liquidazione della quota agli eredi, lo scioglimento della società oppure il subentro degli eredi, con il loro consenso, viene fatto risultare in uno specifico atto notarile, con conseguente iscrizione nel Registro delle imprese. ( FONTE DOTT. PAOLO TONALINI NOTAIO IN PAVIA E STRADELLA)